Dirigenti e Preposti

Dirigenti e preposti: dal testo di legge all’obbligo di formazione

A cura: dott. Andrea Cirincione (www.psicologocompetente.it)

A proposito di dirigentepreposto. Innanzitutto queste figure vengono definite dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 affinché non scadano nel generico, anche se poi il bagaglio di competenze e poteri che questi hanno effettivamente dipende dal singolo contesto.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Innanzitutto il dirigente non viene definito in base all’inquadramento, ma secondo il criterio funzionale. Il suo ruolo per la sicurezza quindi discende proprio dalla funzione svolta e dai poteri esercitati. Si può dire che un “dirigente sulla carta”, che non svolge ruolo effettivo, non ha responsabilità di sicurezza.

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui all’art. 37 c.7 comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

(Sanzioni per inadempienza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

Per quanto riguarda il preposto, accade che mentre datore di lavoro e dirigente sono figure “mutuate” dal diritto del lavoro, questa è invece tipica ed esclusiva del sistema giuridico della sicurezza. Definito fin dagli anni ’50, il preposto ha subito qualche scossone proprio ad opera del D.Lgs. 626/94, che però rischiava (per il combinato-disposto delle norme) di avvicinarlo quanto ad obblighi e responsabilità ai livelli superiori della scala gerarchica. Tale rischio, per la verità, è stato scongiurato in sede applicativa dalla giurisprudenza. Vero è che in qualche caso quest’ultima ha riconosciuto l’obbligo per il preposto di disporre adeguati presidi antinfortunistici, in correlazione però agli effettivi poteri decisionali e di spesa. Ora il D.Lgs. 81/08 (art. 2 lett. e) ha fatto chiarezza, la posizione del preposto viene nettamente distinta da quella dei datori di lavoro e dei dirigenti. Lo differenzia il limite di un ruolo tradizionalmente di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori, delle misure di prevenzione (che datori e dirigenti devono elaborare). Pertanto il preposto rimane una figura intermedia tra il dirigente ed i lavoratori.

Quali obblighi e responsabilità ? Il nuovo Codice ha inteso differenziare in maniera netta le posizioni soggettive di garanzia. La norma che individua gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) viene distinta da quella invece dedicata specificamente al preposto (art. 19). E’ chiaro l’obiettivo del legislatore: risolvere in questo modo le incertezze che rischiavano di rendere incongruo, per eccesso, il ruolo del preposto nella ripartizione degli obblighi di prevenzione. La posizione “funzionale” del preposto viene così circoscritta, ben più precisamente che in passato: deve realizzare il compito di “sovrintendere e vigilare” sull’osservanza ed applicazione di misure e dispositivi di prevenzione da parte dei lavoratori, e segnalare ai vertici aziendali eventuali negligenze degli stessi e/o eventuali lacune nelle misure di prevenzione stesse.

Da evidenziare, anche, quanto ai preposti, la particolare attenzione dedicata dal legislatore alla formazione, con l’introduzione di uno specifico obbligo di frequentare appositi corsi (art. 19, lett. g). Il risultato atteso è distinguere più nettamente la figura del preposto dagli altri lavoratori dell’azienda, e dunque, indirettamente, indurre ad individuare correttamente tali figure nell’organigramma aziendale, evitando in tal modo il rischio del cosiddetto “preposto di fatto” (colui che, senza la debita consapevolezza, venga a trovarsi “di fatto”in quella posizione di garanzia).

Quanto invece alla posizione del dirigente, anch’essa da formare, è importante l’innovazione data dalla disciplina, per la prima volta in maniera esplicita ed articolata, della “delega di funzioni” dal datore di lavoro al dirigente, cui sono dedicati gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/08.

Anche in questo caso, come per la norma sulle definizioni delle varie figure coinvolte nel sistema di sicurezza aziendale (art. 2), il legislatore dà dignità e certezza di legge ai consolidati orientamenti della giurisprudenza. Sottolineiamo due aspetti particolarmente significativi:

a) L’art. 16 prevede la necessità che, oltre ai “tradizionali” requisiti di legittimità ed efficacia della delega espressamente individuati, di una adeguata e tempestiva pubblicità della stessa;

b) L’art. 30 esplicita il collegamento funzionale tra la delega e i “modelli di organizzazione e di gestione” aziendale della prevenzione; in pratica il delegante (datore di lavoro) deve comunque monitorare e controllare.

E’ infatti ferma ed espressamente prevista dall’art. 17, la indelegabilità degli obblighi del datore di lavoro più generali, di impianto ed impostazione del sistema di prevenzione in azienda: designazione dell’ RSPP, valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del DVR.

Fonti:

  • Gaetano Natullo ”Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni”, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 91/2009

  • D. Lgs. 81/08 modificato D.Lgs 106/09

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